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Fonte:
SELIN S.r.l.
Circolare
n. 5/2009
SICUREZZA SUL LAVORO
CHIARIMENTI
IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE ALL'INAIL NOMINATIVO
DELL' R.L.S.
ATTENZIONE!!!
Con comunicato del 15 Maggio 2009,
l'INAIL ha PROROGATO
i termini per la comunicazione del nominativo dell'R.L.S.
La
nuova scadenza è fissata al 16
AGOSTO 2009
Calenzano,
Maggio 2009
Egr. Titolare,
A
titolo di ulteriore e definitivo chiarimento in
merito alla comunicazione da effettuare entro il
16 agosto, si specificano di seguito gli adempimenti
obbligatori relativi al D.Lgs. 81/08.
Entro
il 16 agosto il datore di lavoro deve comunicare
all’Inail il Rappresentante tra i Lavoratori
per la Sicurezza, nominato al 31 dicembre 2008,
come da modello di lettera di incarico scaricabile
in formato MS-WORD da questo
link. (circolare INAIL 11 del 12 marzo 2009).
Attenzione:
l’incaricato RLS può essere solo ed
esclusivamente un dipendente dell’azienda.
Rimangono pertanto esclusi dalla possibilità
di incarico i titolari, i soci o gli associati in
partecipazione ed i collaboratori; ma soprattutto
rimangono esclusi coloro che ricoprono il ruolo
di RSPP, in quanto le due figure sono palesemente
contrapposte.
In alternativa alla
figura di RLS interno, può esserne nominato
uno per più aziende (RLS territoriale). In
questo caso il datore di lavoro deve rivolgersi
alla propria associazione di categoria o al proprio
ordine professionale per avere informazioni al riguardo.
Nessuna
comunicazione deve essere invece effettuata per
quanto riguarda il ruolo di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione.
Si
verificano quindi le possibili seguenti situazioni:
-
il datore di lavoro
ha nominato (con lettera
di incarico datata non oltre il 31 dicembre 2008)
un RLS. In questo caso egli deve comunicare all’Inail,
ENTRO E NON OLTRE IL 16 agosto 2009, tramite
il proprio consulente del lavoro oppure direttamente
dal sito www.inail.it
, il nominativo del lavoratore nominato. In via
del tutto straordinaria, per questo anno sarà
possibile comunicare il nominativo anche via
fax al numero 800.657.657.
ATTENZIONE: il
lavoratore nominato RLS deve aver seguito o deve
impegnarsi a seguire quanto prima un corso di
formazione della durata di 32 ore (accedi
al nostro corso on-line).
-
il datore di lavoro
non ha nominato un RLS in quanto
nessuno tra i dipendenti vuole assumersi l’incarico.
In questo caso:
- nessuna comunicazione deve essere data
dal datore di lavoro all’Inail;
- il datore di lavoro dovrà corrispondere
ad un contributo al Fondo di sostegno per
la prevenzione degli infortuni istituito
presso l’Inail, con tempi e modalità
ancora da stabilire. Il contributo è
calcolato nella misura di nr. 2 ore lavorative
lorde annue per ciascun dipendente.
- E’ opportuno che il datore di lavoro
faccia sottoscrivere a tutti i dipendenti
una dichiarazione di rinuncia alla figura
del RLS (qui
allegato il fac-simile) da conservare
all’interno del Documento di Valutazione
dei Rischi.
-
il datore di lavoro si
dimentica di comunicare il nominativo del proprio
RLS oppure non dà possibilità ai
propri dipendenti di nominarne uno.
In questo caso il datore di lavoro si vedrà
applicata la sanzione di € 500,00 da parte
dell’Inail per la mancata nomina ed una
ammenda da € 3.000,00 a € 9.000,00,
ai sensi dell’art. 55 comma 3 del D.Lgs
81/08 per la mancata indicazione dell’RLS
nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Si
evince pertanto, da questo ultimo punto, che non
sia sufficiente inviare all’INAIL la comunicazione
di nomina dell’RLS, ma, per evitare l’applicazione
di sanzioni, è indispensabile indicare il
nominativo all’interno del Documento Valutazione
Rischi ( o dell’autocertificazione prodotta).
Rimaniamo
a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed
informazione in merito.
Cordiali
Saluti
SELIN S.r.l.
Fonte:
SELIN S.r.l.
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