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Fonte: SELIN S.r.l.

Circolare n. 5/2009

SICUREZZA SUL LAVORO

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE ALL'INAIL NOMINATIVO DELL' R.L.S.

ATTENZIONE!!!
Con comunicato del 15 Maggio 2009, l'INAIL ha PROROGATO i termini per la comunicazione del nominativo dell'R.L.S.

La nuova scadenza è fissata al 16 AGOSTO 2009

 

Calenzano, Maggio 2009

Egr. Titolare,

A titolo di ulteriore e definitivo chiarimento in merito alla comunicazione da effettuare entro il 16 agosto, si specificano di seguito gli adempimenti obbligatori relativi al D.Lgs. 81/08.

Entro il 16 agosto il datore di lavoro deve comunicare all’Inail il Rappresentante tra i Lavoratori per la Sicurezza, nominato al 31 dicembre 2008, come da modello di lettera di incarico scaricabile in formato MS-WORD da questo link. (circolare INAIL 11 del 12 marzo 2009).

Attenzione: l’incaricato RLS può essere solo ed esclusivamente un dipendente dell’azienda. Rimangono pertanto esclusi dalla possibilità di incarico i titolari, i soci o gli associati in partecipazione ed i collaboratori; ma soprattutto rimangono esclusi coloro che ricoprono il ruolo di RSPP, in quanto le due figure sono palesemente contrapposte.

In alternativa alla figura di RLS interno, può esserne nominato uno per più aziende (RLS territoriale). In questo caso il datore di lavoro deve rivolgersi alla propria associazione di categoria o al proprio ordine professionale per avere informazioni al riguardo.

Nessuna comunicazione deve essere invece effettuata per quanto riguarda il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Si verificano quindi le possibili seguenti situazioni:

  1. il datore di lavoro ha nominato (con lettera di incarico datata non oltre il 31 dicembre 2008) un RLS. In questo caso egli deve comunicare all’Inail, ENTRO E NON OLTRE IL 16 agosto 2009, tramite il proprio consulente del lavoro oppure direttamente dal sito www.inail.it , il nominativo del lavoratore nominato. In via del tutto straordinaria, per questo anno sarà possibile comunicare il nominativo anche via fax al numero 800.657.657.
    ATTENZIONE: il lavoratore nominato RLS deve aver seguito o deve impegnarsi a seguire quanto prima un corso di formazione della durata di 32 ore (accedi al nostro corso on-line).
  2. il datore di lavoro non ha nominato un RLS in quanto nessuno tra i dipendenti vuole assumersi l’incarico. In questo caso:
    1. nessuna comunicazione deve essere data dal datore di lavoro all’Inail;
    2. il datore di lavoro dovrà corrispondere ad un contributo al Fondo di sostegno per la prevenzione degli infortuni istituito presso l’Inail, con tempi e modalità ancora da stabilire. Il contributo è calcolato nella misura di nr. 2 ore lavorative lorde annue per ciascun dipendente.
    3. E’ opportuno che il datore di lavoro faccia sottoscrivere a tutti i dipendenti una dichiarazione di rinuncia alla figura del RLS (qui allegato il fac-simile) da conservare all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi.
  3. il datore di lavoro si dimentica di comunicare il nominativo del proprio RLS oppure non dà possibilità ai propri dipendenti di nominarne uno. In questo caso il datore di lavoro si vedrà applicata la sanzione di € 500,00 da parte dell’Inail per la mancata nomina ed una ammenda da € 3.000,00 a € 9.000,00, ai sensi dell’art. 55 comma 3 del D.Lgs 81/08 per la mancata indicazione dell’RLS nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Si evince pertanto, da questo ultimo punto, che non sia sufficiente inviare all’INAIL la comunicazione di nomina dell’RLS, ma, per evitare l’applicazione di sanzioni, è indispensabile indicare il nominativo all’interno del Documento Valutazione Rischi ( o dell’autocertificazione prodotta).

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed informazione in merito.

Cordiali Saluti
SELIN S.r.l.


Fonte: SELIN S.r.l.

 

 
   

Selin S.r.l.
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Partita IVA: 04408410480
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