DPI di terza categoria: elenco, normativa e formazione

DPI di terza categoria: elenco, normativa e formazione

I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) sono descritti dal comma 1 dell’art. 74 del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro) come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Obbligatori nei casi in cui non sia fattibile ridurre i rischi direttamente alla fonte adottando strategie preventive alternative e raccomandati negli ambienti di lavoro pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, i DPI sono suddivisi in prima, seconda e terza categoria.

Vediamo quali sono i DPI di terza categoria e qual è la normativa di riferimento per i fabbricanti di tali dispositivi, per i datori di lavoro incaricati della loro gestione e fornitura, per i Preposti alla sicurezza addetti alla vigilanza sull’uso degli stessi e per i lavoratori, con un approfondimento sui corsi di formazione obbligatori per un impiego corretto e consapevole di questi dispositivi.

Quali sono i DPI di terza categoria, l’elenco

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 425 del 2016, i DPI di terza categoria sono dispositivi di protezione individuale progettati per salvaguardare chi li indossa dal rischio di decesso, da danni gravi alla salute o lesioni di carattere permanente.

rischi da cui i DPI di terza categoria proteggono gli utilizzatori sono quelli derivanti da:

  • sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • atmosfere con carenze di ossigeno;
  • agenti biologici nocivi;
  • radiazioni ionizzanti;
  • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria almeno di 100°;
  • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50°o inferiore;
  • cadute dall’alto;
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • annegamento;
  • tagli da seghe a catena portatili;
  • getti ad alta pressione;
  • ferite da proiettile o da coltello;
  • rumore nocivo.

I DPI di terza categoria più comuni negli ambienti di lavoro sono:

  • elmetti, che proteggono il capo da cadute accidentali o da oggetti in caduta dall’alto. Omologati e conformi alle normative vigenti, sono dotati di cinghia regolabile sotto il mento per evitarne lo scivolamento. Alcuni modelli includono una visiera per proteggere gli occhi contro gli agenti irritanti, cuffie antirumore per salvaguardare l’udito e, in alcuni casi, maschere respiratorie per la protezione delle vie aeree. Trovano ampia applicazione nel settore dell’edilizia e dell’industria manifatturiera;
  • imbracature, progettate per proteggere chi le indossa da cadute accidentali durante i lavori in quota. Permettono agli operatori di eseguire le loro mansioni in tutta sicurezza, garantendo un’ampia libertà di movimento. I modelli più diffusi sono dotati di ancoraggio sul retro e doppia asola inguinale. In caso di caduta, le imbracature distribuiscono la forza dell’impatto e riducono il rischio di lesioni gravi o fatali;
  • autorespiratori, noti anche come respiratori a pieno facciale o maschere respiratorie, essenziali per proteggere i lavoratori da rischi severi per la salute, quali malattie causate dal contatto con sostanze chimiche nocive, gas tossici o polveri pericolose. Devono essere indossati in caso di carenza d’ossigeno o elevata presenza di inquinanti, in contesti a rischio incendio alto-elevato, impianti chimici, aree potenzialmente contaminate, nonché durante l’evacuazione o le operazioni di soccorso all’interno di questi luoghi. Dotati di filtri o cartucce, assicurano un flusso controllato e costante di aria pulita.

L’elenco dei DPI di terza categoria non si esaurisce qui: i dispositivi progettati per garantire ai lavoratori il massimo livello di sicurezza sono molteplici. Spetta al datore di lavoro, coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), determinare quali siano le attrezzature più adatte da utilizzare in base all’attività lavorativa.

Normativa sui Dispositivi di Protezione Individuale

La normativa di riferimento sui Dispositivi di Protezione Individuale, inclusi quelli di terza categoria, è il già citato Regolamento (UE) n. 425 del 2016, che definisce le regole alle quali devono attenersi i fabbricanti di DPI. Il D. Lgs. n. 81/2008, invece, chiarisce quali sono gli obblighi a carico dei datori di lavoro, dei Preposti alla sicurezza e dei lavoratori stessi.

fabbricanti che immettono sul mercato i DPI devono:

  • accertarsi che i Dispositivi di Protezione Individuale siano conformi alle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza;
  • redigere la documentazione tecnica necessaria ed effettuare la valutazione di conformità;
  • una volta dimostrata la conformità del DPI, procedere con la redazione della dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE, in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile a causa della natura del Dispositivo, la marcatura dovrà essere apposta sull’imballaggio o sui documenti del DPI.

Al datore di lavoro spetta il compito di provvedere alla fornitura e alla gestione dei DPI. Nel dettaglio, egli ha l’obbligo di:

  • analizzare e valutare i rischi sul luogo di lavoro che non è possibile ridurre alla fonte con altri mezzi;
  • individuare le caratteristiche che i DPI devono possedere affinché siano adeguati ai rischi dell’attività lavorativa;
  • scegliere nuovi DPI ogni qualvolta intervenga una variazione negli elementi oggetto di valutazione;
  • considerare le esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori connesse all’uso dei DPI;
  • mantenere i DPI efficienti e assicurare elevati standard d’igiene, mediante regolari operazioni di manutenzione ed eventuali riparazioni o sostituzioni;
  • accertarsi che i Dispositivi vengano utilizzati conformemente alle informazioni fornite dal fabbricante;
  • se un DPI è destinato ad essere utilizzato da parte di più lavoratori, adottare misure igienico-sanitarie adeguate;
  • informare i lavoratori dei rischi dai quali il DPI li protegge;
  • rendere disponibili le informazioni su ogni DPI;
  • stabilire le procedura da seguire per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  • assicurare ai lavoratori una formazione adeguata, obbligatoria per i DPI di terza categoria.

L’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che i Preposti alla sicurezza hanno l’obbligo di accertarsi che i lavoratori utilizzino i DPI messi a loro disposizione e, in caso di ripetuta inosservanza, informare i superiori. Inoltre, devono segnalare al datore di lavoro o al dirigente eventuali deficienze dei DPI delle quali vengono a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Anche i lavoratori, come previsto dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, devono rispettare obblighi specifici in merito all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale. In particolare, devono:

  • partecipare ai corsi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro sull’uso dei DPI, obbligatori per quelli di terza categoria;
  • utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione;
  • non manomettere i DPI;
  • provvedere alla cura dei DPI;
  • segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al Preposto alla Sicurezza qualsiasi deficienza rilevata nei DPI a loro disposizione.

Formazione

Il comma 5 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo di formazione e addestramento per tutti i lavoratori chiamati ad utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

La formazione sui DPI di terza categoria è essenziale affinché i lavoratori comprendano come indossare, utilizzare e manutenere questi dispositivi e acquisiscano le competenze necessarie per proteggersi dai rischi presenti sul luogo di lavoro, evitando lesioni gravi o mortali.

La normativa non fornisce indicazioni specifiche sulla durata del corso di formazione. Spetta al datore di lavoro, supportato dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), identificare il corso più adatto per i propri lavoratori, in base ai DPI che devono utilizzare.

Nella maggior parte dei casi, il corso di formazione sui DPI di terza categoria ha una durata di 8 ore e si compone di due moduli, uno teorico e uno pratico: questo perché i lavoratori non devono solo essere formati in merito all’utilizzo dei DPI, ma anche addestrati.

La parte teorica copre temi quali la scelta dei DPI in base ai rischi, le modalità di uso e di manutenzione, le normative e gli obblighi riguardanti i DPI e le procedure da seguire in situazioni di emergenza.

Al modulo teorico segue quello di addestramento pratico, che si svolge in ambienti appositamente allestiti per simulare reali condizioni di lavoro. Questa parte del corso permette ai lavoratori di imparare ad utilizzare le attrezzature nel modo corretto, anche in situazioni di emergenza e primo soccorso.

Noi di Selin proponiamo corsi sulla sicurezza personalizzati sulla base delle esigenze di ogni azienda, mettendo a disposizione dei discenti l’esperienza di docenti qualificati e fornendo loro tutti gli strumenti didattici, sia pratici che teorici, di cui necessitano per operare in piena sicurezza e nel rispetto della normativa vigente.

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