DUVRI: quando e come redigerlo

DUVRI: quando e come redigerlo?

Sapere quando e come redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è fondamentale in ambito di sicurezza sul lavoro.

Introdotto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ha l’obiettivo di identificare e prevenire i rischi derivanti dall’interferenza tra le attività svolte da più imprese che operano nello stesso luogo. Questo documento è, quindi, obbligatorio quando un’azienda affida a terzi l’esecuzione di lavori, servizi o forniture all’interno del proprio sito produttivo.

Il DUVRI serve a tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti, prevedendo misure preventive e protettive da applicare durante lo svolgimento delle attività.

La sua redazione deve essere, perciò, precisa, chiara e aggiornata, poiché rappresenta una garanzia di controllo e responsabilità. Qui di seguito analizzeremo in modo approfondito quando è necessario redigere il DUVRI, come farlo correttamente e quali differenze presenta rispetto ad altri documenti simili, come il DVR.

Quando serve il DUVRI

Il DUVRI si applica in modo obbligatorio quando un’azienda committente affida l’esecuzione di lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, e tali attività possono comportare interferenze operative. Più precisamente, queste interferenze si generano quando due o più soggetti condividono gli stessi spazi lavorativi, generando potenziali rischi incrociati. Il documento è, perciò, indispensabile per coordinare in sicurezza le attività e prevenire incidenti.

Il DUVRI deve, dunque, essere redatto nei seguenti casi:

  • quando le imprese esterne operano all’interno dell’unità produttiva del committente;
  • se le attività affidate interferiscono con il ciclo produttivo o con altre attività dell’azienda;
  • quando l’appalto prevede l’utilizzo di attrezzature o sostanze che potrebbero entrare in contatto con altre lavorazioni.

È invece escluso l’obbligo di redazione del DUVRI in alcune situazioni particolari, ovvero:

  • per appalti di natura intellettuale, come consulenze e incarichi professionali, in cui non sono presenti rischi fisici;
  • quando si tratta di semplici forniture senza attività di installazione o montaggio in sede;
  • per lavori di breve durata e bassa complessità, che non superino i cinque uomini al giorno, a patto che non vi siano rischi particolari;
  • nei cantieri temporanei o mobili soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, in cui è previsto il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).

In sostanza, il DUVRI è necessario ogni volta che più aziende condividono un ambiente operativo, e la loro coesistenza può generare situazioni pericolose. L’obiettivo è dunque la prevenzione, attraverso l’analisi puntuale delle attività e l’attuazione di misure coordinate per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Come redigere il DUVRI

Redigere il DUVRI richiede un’attenta analisi tecnica e organizzativa. Il processo si articola in più fasi, che devono essere sviluppate in stretta collaborazione tra il committente e le imprese coinvolte. Ogni passaggio deve essere formalizzato, aggiornato e documentato.

La corretta redazione del DUVRI si articola in tre fasi principali:

    1. individuazione delle fasi lavorative e dei rischi;
    2. valutazione dei rischi da interferenza;
  • individuazione delle misure di sicurezza da attuare. 

Vediamo ciascuna fase in dettaglio.

h3 Individuazione fasi lavorative e rischi

Nella fase di individuazione delle fasi lavorative e dei rischi è fondamentale analizzare in modo dettagliato tutte le attività previste dall’impresa appaltatrice. È necessario:

  • comprendere il tipo di intervento da eseguire, i macchinari utilizzati, le sostanze impiegate e le modalità operative previste;
  • individuare i punti di contatto tra le attività dell’appaltatore e quelle già in corso presso il committente (ad esempio, la condivisione di spazi ristretti o l’uso simultaneo di attrezzature);
  • identificare i rischi specifici derivanti da queste interferenze, come collisioni, contaminazioni o interferenze elettriche.

Questa fase rappresenta la base per le successive valutazioni e per la pianificazione delle misure correttive.

Valutazione dei rischi

Dopo questa prima fase, è necessario procedere alla valutazione dei rischi, secondo due criteri principali:

  • gravità dell’evento, ossia quanto può essere grave la conseguenza di un rischio se si verificasse;
  • probabilità, cioè quanto è probabile che il rischio si presenti.

Una volta stimati questi due parametri, si passa alla classificazione dei rischi in ordine di priorità. Quelli con impatto maggiore devono essere trattati con urgenza, pianificando misure di contenimento o eliminazione. Naturalmente, la valutazione deve essere oggettiva e coerente con il contesto operativo.

Individuazione misure di sicurezza

A questo punto, è necessaria l’individuazione delle misure di sicurezza, pianificando e implementando tutte le azioni necessarie per eliminare o mitigare i rischi rilevati. Tra le principali misure da inserire nel DUVRI:

  • procedure operative sicure, come l’adozione di orari sfalsati o percorsi separati per i mezzi di trasporto;
  • formazione mirata, per assicurare che tutti i lavoratori conoscano i rischi specifici e le azioni da intraprendere in caso di emergenza;
  • coordinamento tra le parti, attraverso incontri regolari tra il responsabile dell’azienda committente e i referenti delle imprese appaltatrici.

Queste misure devono essere aggiornate periodicamente e condivise con tutto il personale coinvolto. Per una gestione efficace, può essere utile affidarsi a un servizio professionale di consulenza come quello offerto da Selin, esperta in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

DUVRI e DVR non sono la stessa cosa

Sebbene spesso vengano erroneamente considerati equivalenti, DUVRI e DVR rispondono in realtà a esigenze diverse e si applicano in contesti distinti. È, quindi, fondamentale comprenderne le differenze per garantire una gestione corretta e completa della sicurezza in azienda.

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un documento obbligatorio per tutte le imprese. Esso analizza in modo sistematico i rischi legati alle attività svolte dai lavoratori all’interno dell’organizzazione, senza tener conto della presenza di appaltatori esterni o attività in appalto.

Al contrario, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è richiesto esclusivamente quando all’interno della stessa area di lavoro operano più imprese, ed è pensato per gestire i rischi da interferenza che possono derivare dal sovrapporsi di più attività lavorative.

Vediamo ora, più nel dettaglio, le principali differenze.

Responsabilità della redazione

  • Il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro dell’azienda, con il supporto del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ed è riferito esclusivamente all’attività interna e ai lavoratori dell’impresa stessa.
  • Il DUVRI, invece, è redatto dal datore di lavoro committente, che deve coordinarsi con le imprese appaltatrici per identificare e gestire i rischi derivanti dall’interferenza tra lavorazioni diverse.

Tempistiche e obbligo di aggiornamento

  • Il DVR deve essere aggiornato ogni qualvolta intervengano modifiche rilevanti nei processi lavorativi, nell’organizzazione aziendale o a seguito di incidenti significativi.
  • Il DUVRI va aggiornato ogni volta che cambiano le modalità operative dei lavori appaltati, le aziende coinvolte, oppure quando si verificano variazioni contrattuali che possano influenzare i rischi interferenziali.

Finalità e ambito operativo

  • Il DVR è uno strumento di valutazione e prevenzione interna, utile per identificare e affrontare i rischi connessi all’attività dell’azienda e dei suoi lavoratori.
  • Il DUVRI si concentra invece su un piano esterno e collaborativo, utile per ridurre i rischi derivanti dalla compresenza di più imprese all’interno dello stesso ambiente di lavoro.

In sostanza, pur condividendo la finalità generale di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, DVR e DUVRI rispondono a logiche differenti e richiedono approcci specifici: il primo riguarda esclusivamente l’organizzazione interna, il secondo entra in gioco quando più aziende operano nello stesso contesto. Comprendere questa distinzione è, pertanto, fondamentale per applicare correttamente gli obblighi previsti dalla normativa.

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