Produzione dei rifiuti e loro gestione

La produzione dei rifiuti è il punto di partenza da cui prende avvio la gestione dello smaltimento o del possibile recupero.

Per capire meglio cosa intendiamo con produzione dei rifiuti, soffermiamoci sull’identificazione della figura del produttore. Quest’ultimo per legge è “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”.

In generale, la comunità e le industrie producono rifiuti, urbani le prime, speciali le seconde.

Queste aziende hanno l’obbligo di verificare che i soggetti a cui consegnano i propri rifiuti siano legittimamente autorizzati al recupero o allo smaltimento, verificando le autorizzazioni del trasportatore e del destinatario, pena essere ritenuti legalmente responsabili di traffico illecito di rifiuti (articoli 256, comma 1 e 260, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e smi).

Tali obblighi sono giustificati dal fatto che i rifiuti possono avere anche caratteristiche di pericolosità che richiedono iter di gestione diversificati.

Soffermiamoci sulle pratiche successive alla produzione di un rifiuto speciale, per capirne meglio la gestione:

  1. assegnazione del codice CER;
  2. giacenza rifiuti speciali;
  3. gestione registro c/s, FIR e MUD.

Assegnazione codice CER

L’assegnazione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), normata a livello europeo per la classificazione e identificazione dei rifiuti, consiste nell’attribuzione di una sequenza numerica di 6 cifre che suddivide i rifiuti in categorie e sottocategorie, distinte in pericolose e non pericolose a seconda della presenza o meno di un asterisco.

La classificazione viene effettuata dal produttore dopo la produzione dei rifiuti, assegnando a ciascuno di essi il codice appropriato prima dell’allontanamento dall’azienda.

Questa standardizzazione nella gestione dei rifiuti in Europa consente una maggiore trasparenza e chiarezza in tutte le fasi successive alla produzione.

I codici CER, infatti, sono utilizzati per garantire che i rifiuti siano correttamente identificati prima della spedizione e delle successive procedure di trattamento e smaltimento o recupero. Gli allegati B e C del D.Lgs.152/06 classificano con la lettera D le varie operazione di smaltimento e con la lettera R quelle di recupero.

Grazie a questa procedura, la gestione dei rifiuti è controllata allo scopo di aumentare la sicurezza per l’ambiente e le persone, in conformità all’Allegato D alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006 e smi.

Nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, i rifiuti sono classificati in base al grado di pericolosità o non pericolosità:

  1. pericoloso “assoluto”, con codice CER con asterisco, considerati sempre come pericolosi a prescindere dalla concentrazione di sostanze nocive contenute (proprietà di pericolo definite da HP1 a HP15);
  2. non pericoloso “assoluto”, con codice CER privo di asterisco, considerati sempre come non pericolosi, in base al processo produttivo di origine;
  3. con codici c.d. “a specchio”, per i quali la determinazione di pericolosità o meno può essere fatta solo a valle di una caratterizzazione più accurata, ad esempio un’analisi chimica.

È importante sottolineare che la Corte di Cassazione Penale evidenzia che l’assegnazione dei CER non deve essere fatta in base alle caratteristiche degli impianti a cui i rifiuti sono destinati, ma secondo la logica della corrispondenza tra codice e prodotti.

Giacenza rifiuti speciali

Subito dopo la loro produzione, i rifiuti speciali vengono tenuti in giacenza, ovvero quella condizione che l’articolo 183, comma 1 lettera bb) definisce “deposito temporaneo” presso l’azienda produttrice.

Il D.Lgs 152/2006 e smi fornisce indicazioni anche sulla gestione dei rifiuti nei depositi temporanei prima della raccolta da parte dell’impresa che si occuperà della loro gestione.

I rifiuti speciali possono, infatti, essere raccolti in un deposito temporaneo solo per un periodo di tempo limitato, non superiore a 12 mesi ed è responsabilità del produttore garantire che queste strutture per la giacenza siano gestite in modo sicuro, per evitare danni al personale che vi opera e all’ambiente in cui si trovano. Inoltre, nel deposito temporaneo, non è possibile accumulare più di 30 mc di rifiuti di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi.

Dopo la produzione di rifiuti speciali è necessario adottare protocolli di gestione standard, oltre a eventuali attenzioni specifiche in base alle caratteristiche dei rifiuti stessi.

Per organizzare la giacenza, l’azienda produttrice dei rifiuti deve provvedere a uno spazio:

  • recintato;
  • accessibile;
  • dotato di segnaletica;
  • sicuro.

Per questo motivo il deposito temporaneo dei rifiuti speciali è consentito esclusivamente in spazi protetti, con ingresso consentito solo al personale autorizzato.

I rifiuti speciali devono essere isolati e separati dagli insediamenti circostanti, consentendo un comodo accesso da parte degli addetti alla movimentazione dei rifiuti.

Nel caso di produzione di rifiuti liquidi, i contenitori per la giacenza devono essere dotati di sistemi di contenimento per evitare lo sversamento al suolo in caso di fuoriuscite accidentali.

I depositi temporanei per la giacenza dei rifiuti speciali devono anche essere dotati di un’adeguata segnaletica che indichi gli eventuali rischi e le precauzioni da osservare, come imposto dalle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.LGS 81/2008 e smi).

Gestione registro c/s, FIR e MUD

Fa parte della produzione dei rifiuti e loro gestione anche la compilazione di documentazione come registro c/s, FIR e MUD.

Il registro di carico e scarico è un documento che deve essere tenuto per ogni sito operativo per registrare c/s dei rifiuti. Costituisce, insieme al formulario, la prova della loro tracciabilità, produzione e invio a recupero o smaltimento.

Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione) è la dichiarazione riepilogativa annuale che tutte le aziende che producono o stoccano rifiuti speciali devono presentare obbligatoriamente ogni anno. Contiene informazioni sul tipo, l’origine e la destinazione dei rifiuti, nonché sugli eventuali pericoli ad essi associati.

Questo documento è obbligatorio per la gestione dei rifiuti speciali in Italia ed è fondamentale per dichiarare quantità, caratteristiche e destinazione dei rifiuti speciali all’impianto di smaltimento o di recupero.

Il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) è un documento che accompagna una spedizione di rifiuti. Contiene tutte le informazioni rilevanti sul tipo di rifiuto spedito: origine, quantità, classe di pericolo, codice CER e dati di identificazione del produttore. Il FIR contiene anche informazioni sull’impianto di trasporto e sul destinatario, nonché sulla data e sul percorso del trasporto.

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