Quali sono i 3 tipi di discarica per i rifiuti?

Nonostante siano considerate l’ultima opzione nella gerarchia delle priorità nella gestione dei rifiuti, le discariche mantengono un ruolo rilevante nel sistema di smaltimento odierno. Anche se una crescente quantità di rifiuti viene destinata al recupero di materiali o energia, rimangono alcune frazioni non recuperabili che necessitano di un metodo di smaltimento sicuro. Pertanto, il “deposito sul suolo” rappresenta una soluzione indispensabile per quei rifiuti che non possono essere gestiti in altro modo, evidenziando l’importanza continua delle discariche nel panorama della gestione dei rifiuti.

Secondo il D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che recepisce la Direttiva Europea 99/31/CE, è possibile distinguere le discariche in 3 categorie:

  1. per rifiuti inerti;
  2. per rifiuti non pericolosi;
  3. per rifiuti pericolosi.

Questi impianti devono possedere determinati requisiti tecnico-costruttivi e rispettare specifiche norme per la tutela ambientale. Tali norme variano a seconda del tipo di rifiuto che la discarica accoglie perché rifiuti diversi hanno effetti differenti sull’ambiente.

L’UE stabilisce che nelle discariche debbano essere smaltiti solo materiali non riciclabili e a basso contenuto di carbonio organico. La normativa europea, infatti, mira a ridurre al minimo il volume dei rifiuti conferiti nelle discariche, promuovendo il recupero e considerano il compostaggio e il riciclo come strategie primarie per lo smaltimento dei rifiuti.

Se i rifiuti non vengono differenziati adeguatamente prima dello smaltimento, tutte le discariche risultano dannose per l’ambiente a causa dell’emissione di gas serra responsabili del cambiamento climatico.

Le emissioni di gas possono essere ridotte mediante il pretrattamento dei rifiuti, in particolare attraverso la raccolta differenziata delle frazioni organiche e dei materiali riciclabili.

Differenziare i rifiuti è fondamentale perché molti dei materiali comunemente conferiti nelle discariche hanno tempi di decomposizione molto lunghi e le sostanze in essi contenute possono persistere fino a molti anni dopo la chiusura degli impianti, producendo percolati altamente contaminanti per il suolo e per le falde acquifere.

1. Discariche per rifiuti inerti

Nelle discariche per rifiuti inerti devono essere conferiti tutti i “rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana”, come stabilito dal D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003.

Il Testo Unico Ambientale, al comma 3 lettera b) dell’articolo 184, definisce rifiuti inerti tutti quei rifiuti che derivano da attività di costruzione, demolizione o scavo. Appartengono a questa categoria numerosi materiali granulari e particellari naturali, artificiali o riciclati, tra cui:

  • macerie;
  • cemento;
  • conglomerati cementizi;
  • calcinacci;
  • mattoni;
  • intonaci;
  • mattonelle;
  • sabbia;
  • ghiaia;
  • argilla espansa;
  • conglomerati bituminosi;
  • ceramiche;
  • residui di lavorazione non pericolosi provenienti da attività di demolizione o da cantieri edili.

Nelle discariche per rifiuti inerti è vietato il conferimento di materiali che contengono o sono contaminati da sostanze cancerogene e che contengono, rispetto ai limiti imposti dalla legge, concentrazioni elevate di:

  • idrocarburi policiclici aromatici;
  • policlorobifenili;
  • diossine o furani;
  • cianuri liberi.

Come stabilito dal D.M. 13 marzo 2003, il produttore dei rifiuti ha l’obbligo di provvedere alla caratterizzazione degli stessi, raccogliendo tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

Tra i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento in discarica senza preventiva caratterizzazione ci sono i rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra, gli scarti di materiali in fibra a base di vetro (se privi di leganti organici), gli imballaggi in vetro e il vetro.

Rientrano in questa categoria anche mattoni, cemento, mattonelle, ceramiche e rifiuti misti derivanti da attività di costruzione e demolizione, solo se contengono una bassa percentuale di altri materiali (metalli, sostanze organiche, plastica, gomma, legno, …).

2. Discariche per rifiuti non pericolosi

Come stabilito dal D. Lgs. n. 121 del 3 settembre 2020, nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere conferiti:

  • rifiuti urbani non pericolosi;
  • porzioni non pericolose di rifiuti domestici raccolti separatamente;
  • rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine ma che presentano una composizione analoga ai rifiuti urbani non pericolosi o alle porzioni non pericolose di rifiuti domestici raccolti separatamente;
  • rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, riconducibili a quelli identificati dai codici dell’Elenco Europeo del Capitolo 19, in uscita da impianti autorizzati al trattamento di rifiuti pericolosi, nei quali il produttore/detentore sia in grado di rilasciare non solo le informazioni necessarie sulla caratterizzazione chimica, ma anche una dichiarazione sulla stabilità e sulla non reattività dei rifiuti.

Oltre ai rifiuti urbani e ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, quindi, all’interno di queste discariche possono essere smaltiti anche rifiuti speciali non pericolosi, prima di una fase di pretrattamento ed eventuale miscelazione effettuata in impianti intermedi.

Nell’elenco dei rifiuti speciali non pericolosi rientrano:

  • mattonelle, ceramiche;
  • terra e rocce non contaminate da sostanze pericolose;
  • rifiuti tessili;
  • rifiuti da estrazione di minerali metalliferi;
  • indumenti monouso, ingessature, lenzuola;
  • altri rifiuti urbani non differenziati.

Possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi anche i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione (pericolosi o non pericolosi), i materiali non pericolosi a base di gesso e i materiali edili contenenti amianto in matrici cementizie o resinoidi.

I produttori/detentori, al momento di conferimento dei rifiuti in discarica, devono presentare la caratterizzazione di base e una dettagliata analisi chimica secondo le regole stabilite dalla legge.

3. Discariche per rifiuti pericolosi

Nelle discariche per rifiuti pericolosi sono ammessi i materiali di scarto derivanti da attività produttive che contengono al loro interno sostanze inquinanti e che, a causa delle loro proprietà chimiche, fisiche o biologiche, rappresentano un rischio per la salute umana e l’ambiente.

Rientrano nell’elenco dei rifiuti speciali pericolosi:

Si ricorda che i rifiuti, siano essi inerti, non pericolosi o pericolosi, devono essere conferiti presso la discarica accompagnati dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti, che ne certifica provenienza, natura e quantità.

Prima del conferimento vero e proprio, sono necessarie le ispezioni visive e merceologiche. Inoltre, per i rifiuti che lo richiedono, si deve procedere anche con i campionamenti casuali per verificare la correttezza delle informazioni fornite dal produttore/detentore.

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