Quali sono le autorizzazioni per gli impianti in D o R?

Sapere quali sono le autorizzazioni per gli impianti in D o R, ovvero per gli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, è fondamentale per avviare un impianto di gestione degli stessi.

La Direttiva 2008/98/CE, diffusa in Italia con il D.lgs. 205/2010 e smi, stabilisce, infatti, l’obbligo per ogni ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti, di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente, come previsto dall’articolo 23, paragrafo 1. Tale autorizzazione è necessaria per garantire il rispetto delle norme ambientali e la tutela della salute pubblica.

Le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti sono regolate dalla normativa italiana e sono finalizzate a garantire il rispetto delle norme ambientali e la tutela della salute pubblica.

Sia negli impianti di smaltimento che in quelli di recupero, l’ottenimento dei permessi richiede un’istruttoria tecnica e amministrativa finalizzata a verificare il rispetto delle normative ambientali e delle condizioni di sicurezza.

Per tutte le attività svolte negli impianti di trattamento rifiuti è, dunque, necessaria una o più autorizzazioni stabilite nella Parte IV del D.lgs. 152/06 e smi e, a seconda del tipo di attività che si intende effettuare, possono essere le seguenti:

  • Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per le attività semplificate;
  • Autorizzazione Unica Art. 208 (ordinaria);
  • Autorizzazione specifica per impianti mobili (art. 208 c. 15);
  • comunicazione semplificata (artt. 214 – 216);
  • autorizzazione specifica per impianti di ricerca e sperimentazione (art. 211);
  • AIA (Parte II Titolo III-bis D.lgs. 152/06) (D.lgs. 46/2014) Autorizzazione Integrata Ambientale.

Qualora si ritenga che l’impatto ambientale dell’attività sia significativo, è necessario effettuare un’accurata Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) preliminarmente alla richiesta di autorizzazione.

Vediamo, dunque, quali sono le autorizzazioni necessarie per i due tipi di impianti di smaltimento.

Autorizzazione per gli impianti di smaltimento in D

Gli impianti di smaltimento in D sono tutti quelli che, con diverse modalità, si occupano di smaltire i rifiuti speciali che non possono essere recuperati.

Ad essi possiamo associare tutte le seguenti attività.

  • D1: deposito dei rifiuti sul suolo o nel suolo, comunemente noto come discarica.
  • D2: trattamento dei rifiuti in ambiente terrestre, ad esempio la biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli.
  • D3: iniezione dei rifiuti in profondità, come nel caso dell’iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, cupole saline o faglie geologiche naturali.
  • D4: lagunaggio, ovvero lo scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in stagni, lagune o pozzi.
  • D5: deposito dei rifiuti in discarica provvista di alveoli stagni, separati, isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente oppure ricoperti.
  • D6: scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico, esclusa l’immersione.
  • D7: immersione dei rifiuti, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
  • D8: trattamento biologico, che produce compost o miscugli eliminabili mediante uno dei procedimenti da D1 a D12.
  • D9: trattamento fisico-chimico, che produce compost o miscugli eliminabili mediante uno dei procedimenti da D1 a D12.
  • D10: incenerimento a terra.
  • D11: incenerimento in mare.
  • D12: deposito permanente, ad esempio in miniere.
  • D13: raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12.
  • D14: ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D13.
  • D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti.

Per lo svolgimento di queste operazioni è necessario che gli impianti abbiano le autorizzazioni stabilite nella Parte IV del D.lgs. 152/06 e smi e che abbiamo sopra menzionato.

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), applicabile alle PMI non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), è un provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale. Di regola, l’AUA è obbligatoria e deve essere richiesta in caso di:

  • nuovi impianti;
  • costruzione e successivo esercizio;
  • trasferimento;
  • scadenza del primo titolo abilitativo di natura autorizzatoria.

Negli altri casi previsti dal DPR n. 59/2013 l’AUA è facoltativa.

La sua durata è di 15 anni rinnovabile a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP, e le prescrizioni possono essere modificate in caso di criticità dopo almeno 5 anni dal rilascio. L’AUA è applicabile alle PMI non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Autorizzazione specifica per impianti mobili, è un permesso rilasciato dalle autorità competenti, che permette l’utilizzo temporaneo di impianti mobili, come quelli utilizzati in manifestazioni temporanee come fiere o sagre, previsto dall’articolo 208 comma 15 del Decreto legislativo 152/2006. Tale autorizzazione stabilisce le modalità e i limiti di utilizzo dell’impianto mobile, garantendo la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica. Nel caso in cui le condizioni di utilizzo previste non vengano rispettate, le autorità possono procedere con il sequestro dell’impianto.

La procedura per l’autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione è regolamentata dall’articolo 211 del d.lgs 152/06. Affinché l’autorizzazione sia concessa, è necessario che le attività di gestione dell’impianto non producano un utile economico e che la potenzialità dell’impianto non superi i 5 t/g.

L’autorizzazione consiste in un decreto accompagnato da un allegato tecnico che descrive l’impianto, le prescrizioni da seguire, le modalità e le frequenze di monitoraggio. Una volta rilasciata, l’autorizzazione viene trasmessa al richiedente e agli enti coinvolti nel procedimento. Per rendere effettiva l’autorizzazione, il richiedente deve presentare una garanzia finanziaria alla Regione.

Il procedimento può essere avviato da qualsiasi soggetto, privato o pubblico, in qualsiasi periodo dell’anno.

Autorizzazione per gli impianti di recupero in R

Anche gli impianti di recupero (R), ovvero quelli che si occupano del recupero dei rifiuti, necessitano delle autorizzazioni specifiche per poter essere realizzati e gestiti e, come quelli di smaltimento, devono essere disciplinati dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell’aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali, nonché dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.

È, infatti, fondamentale garantire livelli elevati di protezione ambientale e controlli nel rispetto dell’art. 177 comma 4 D.lgs. 152/2006, in particolare per quanto riguarda la quantità e la tipologia di rifiuti, al fine di non costituire pericoli per la salute dell’uomo e dell’ambiente.

Va precisato che, per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti, è possibile ricorrere a procedure semplificate come l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per le attività semplificate.

Queste procedure semplificate interessano i soggetti che intendono avviare e gestire attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, rispettando le normative tecniche di riferimento per lo svolgimento delle attività di seguito indicate.

  • R1, utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
  • R2, rigenerazione/recupero di solventi;
  • R3, riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
  • R4, riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici.
  • R5, riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
  • R6, rigenerazione degli acidi o delle basi;
  • R7, recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento;
  • R8, recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
  • R9, rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
  • R10, trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia;
  • R11, utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10;
  • R12, scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
  • R13, messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Per i rifiuti non pericolosi, vengono indicate:

  1. quantità massime impiegabili;
  2. provenienza;
  3. tipologia;
  4. caratteristiche;
  5. prescrizioni.

Per i rifiuti pericolosi, invece, devono essere fornite informazioni su:

  1. quantità massime impiegabili;
  2. provenienza;
  3. tipologia;
  4. caratteristiche;
  5. condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose;
  6. prescrizioni necessarie;
  7. altri requisiti a seconda del tipo di rifiuto.

L’autorizzazione rilasciata ha validità di 5 anni rinnovabili a scadenza o in caso di modifiche sostanziali, e la mancata presentazione della domanda di rinnovo comporta la cancellazione dell’iscrizione per l’attività di recupero. In tal caso, per la riattivazione è necessario richiedere una nuova comunicazione di inizio attività.

Infine, è importante sottolineare che il titolo che abilita l’attività di recupero in procedura semplificata non è l’iscrizione dell’impresa nell’apposito registro provinciale, ma la comunicazione di inizio attività effettuata alla Provincia territorialmente competente.

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