Quando è obbligatorio il Preposto alla sicurezza?

Quando è obbligatorio il Preposto alla sicurezza?

Il Preposto alla sicurezza, figura chiave nell’ambito dell’organizzazione aziendale, garantisce che l’attività lavorativa si svolga nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e vigila sull’effettiva applicazione delle misure di prevenzione nella quotidianità operativa.

Nei limiti dei suoi poteri e in ragione delle sue competenze professionali, il Preposto opera sotto la direzione del datore di lavoro, è investito di obblighi, responsabilità e autorità nei confronti degli altri lavoratori ed è chiamato ad agire per rendere il luogo di lavoro un ambiente sicuro per tutti.

Sebbene non sia coinvolto direttamente nei compiti organizzativi e nelle definizione delle politiche di prevenzione, il Preposto è essenziale per armonizzare le esigenze operative dell’azienda con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Quando è obbligatorio il Preposto alla sicurezza? Il D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la nomina di questa figura operativa è obbligatoria solo in determinate circostanze, per esempio nelle aziende che prevedono lavori di montaggio e smontaggio di opere provvisionali o lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Lavori di montaggio e smontaggio di opere provvisionali

lavori di montaggio e smontaggio di opere provvisionali sono attività ad alto rischio nell’ambito dell’ingegneria civile e richiedono che la sicurezza del personale venga garantita attraverso una gestione attenta e meticolosa dei processi lavorativi.

Le opere provvisionali sono strutture temporanee utilizzate soprattutto nei cantieri edili per supportare i processi costruttivi, garantire la sicurezza dei lavoratori, facilitare l’accesso a parti dell’opera o dell’edificio non altrimenti raggiungibili e sostenere elementi strutturali fino al completamento dei lavori.

Queste strutture sono essenziali per il corretto svolgimento delle attività lavorative e vengono rimosse una volta che la loro funzione è stata assolta e il lavoro definitivo è stato completato.

Formalmente, le opere provvisionali sono di tre tipologie:

  • di servizio, come ponteggi, andatoie, passerelle, coperture di vani o botole, strutture che servono a garantire che lavoratori, cose, attrezzi, materiali e apparecchi di sollevamento stazionino e transitino in modo sicuro;
  • di sicurezza, come piani di arresto a sbalzo, sbarramenti delle aperture, reti anticadute, impalcati o mantovane parasassi, spesso integrate nella struttura dei ponteggi allo scopo di prevenire incidenti, quali cadute dall’alto dei lavoratori o dei materiali presenti sulle opere di servizio;
  • di sostegno, come casseforme per il calcestruzzo, armature, centine e fasciature dei pilastri, strutture che servono a supportare parti di costruzione che non sono ancora in grado di reggersi da sole.

L’art. 123 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un Preposto alla sicurezza.

Questa figura assume un ruolo cruciale, garantendo il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e assicurando che le procedure di montaggio e smontaggio siano eseguite in conformità alle disposizioni vigenti.

Il Preposto alla sicurezza svolge un’attività di supervisione continua, collaborando a stretto contatto con i progettisti delle opere provvisionali e con il personale addetto alle operazioni di montaggio e smontaggio.

Attraverso ispezioni regolari, verifica l’integrità delle strutture, la corretta implementazione dei Dispositivi di protezione individuale e collettiva e l’efficacia delle procedure di emergenza stabilite.

Inoltre, fa da intermediario tra la direzione aziendale e i lavoratori, fungendo da punto di riferimento per la segnalazione di eventuali condizioni di pericolo o di non conformità alle norme di sicurezza.

Lavori svolti in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

Il D. Lgs. n. 81/2008 classifica gli spazi confinati e/o sospetti di inquinamento come ambienti a forte rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Operare all’interno di questi luoghi significa svolgere attività lavorativa in aree circoscritte, con uscite e accessi difficoltosi e una ventilazione naturale insufficiente, dove in presenza di agenti pericolosi, come gas, vapori, agenti biologici o polveri, in carenza di ossigeno o in caso di difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l’esterno possono verificarsi infortuni gravi o mortali.

In altri termini, gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento sono spazi non destinati alla permanenza continuativa dei lavoratori, ma sufficientemente ampi da consentire lo svolgimento delle attività lavorative.

Alcuni di questi ambienti sono facilmente riconoscibili come confinati e/o sospetti di inquinamento per le caratteristiche che possiedono, come accessi ristretti o scarsa ventilazione, o perché al loro interno sono notoriamente presenti sostanze chimiche nocive:

  • cisterne interrate o seminterrate;
  • cisterne e/o silos installati fuori terra;
  • cisterne installate su autocarri;
  • condutture fognarie.

Altri luoghi, invece, a una prima valutazione, potrebbero non sembrare ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. Tuttavia, in base alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e alle influenze provenienti dal contesto circostante, possono configurarsi come tali e presentare pericoli pari o superiori ai luoghi già menzionati. È il caso delle vasche interrate e fuori terra, delle gallerie, delle stive di imbarcazione, delle cavità, delle fosse e delle trincee.

I lavori svolti in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento richiedono la supervisione diretta di un Preposto alla sicurezza, responsabile di assicurare che le attività lavorative siano condotte nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei rischi specifici legati al luogo di lavoro.

Il Preposto, oltre ad occuparsi della valutazione dei rischi e della corretta applicazione delle normative vigenti, ha il compito di monitorare continuamente le condizioni ambientali all’interno di questi spazi, utilizzando appositi strumenti.

Affinché possa assolvere correttamente alle sue funzioni e garantire che i lavori di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali e i lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento si svolgano nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, il Preposto alla sicurezza deve essere adeguatamente formato.

Chi ricopre questa posizione, infatti, oltre ai corsi sulla sicurezza destinati a tutti i lavoratori, deve frequentare anche un corso specifico per Preposti alla sicurezza della durata di 8 ore e, successivamente, partecipare a un corso di aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni.

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