Smaltimento olio esausto: la normativa

Smaltimento olio esausto: la normativa

Gli oli impiegati nei contesti industriali, in genere come trasmettitori di forza e pressione all’interno di macchinari complessi o agenti lubrificanti, perdono le loro caratteristiche di biodegradabilità e organicità e si trasformano in rifiuti speciali che, se smaltiti in modo improprio, si rivelano pericolosi per la salute umana e l’ambiente.

Questa categoria di rifiuti può avere ripercussioni gravi sull’ecosistema in cui viviamo perché gli oli esausti trattati e smaltiti senza le dovute attenzioni:

  • causano gravi danni agli ecosistemi acquatici, alterandone i processi di ossigenazione, riscaldamento e raffreddamento;
  • contaminano le falde acquifere e rendono l’acqua non potabile, danneggiando gli impianti di depurazione e imponendo complessi e dispendiosi interventi di manutenzione;
  • inquinano il suolo, sia negli strati superficiali che in quelli più profondi, rendendo il terreno meno fertile e bloccando la proliferazione dei microrganismi che forniscono sostentamento alla flora.

È dovere di tutte le imprese che utilizzano queste sostanze sintetiche nei processi industriali smaltire gli oli esausti nel modo corretto, per salvaguardare l’ambiente, a vantaggio anche dell’impianto produttivo stesso.

Scopri qual è la normativa sullo smaltimento dell’olio esausto in Italia e quali sono le linee guida da seguire per la gestione di questa particolare categoria di rifiuti.

Obblighi

Oltre al D.Lgs. 152/06, Testo Unico Ambientale, Il decreto legislativo 17 gennaio 1992 n. 95 è il riferimento normativo per la gestione, la raccolta e lo smaltimento degli oli esausti di natura sia privata che industriale.

All’art. 1, la disciplina definisce olio usato “qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all’uso cui ero inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati”.

Il decreto, all’art. 6, comma 1, chiarisce quali sono gli obblighi per i detentori di oli industriali, stabilendo che le imprese che ne producono o detengono, nel corso dell’anno, una quantità superiore a 300 litri devono:

  • conservare gli oli usati in modo da evitare qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;
  • non miscelare gli oli esausti con sostanze tossiche o nocive;
  • cedere e trasferire tutti gli oli usati ad aziende autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione oppure al Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati;
  • rimborsare al cessionario tutti i costi associati all’eliminazione degli oli usati, inclusi quelli relativi a miscele oleose non trattabili o contaminate.

Alla conservazione temporanea degli oli esausti in azienda si applica la normativa in materia di rifiuti pericolosi e, in particolare, l’art. 183, comma 1, del d.lgs n. 152/06, che definisce il deposito temporaneo “raggruppamento dei rifiuti e deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.”

Le imprese che detengono oli usati sono obbligate a raccogliere i rifiuti in appositi contenitori per evitare dispersioni nel terreno, percolamenti in condutture o fogne e contaminazioni con altre sostanze.

Esistono diversi contenitori progettati per lo stoccaggio degli oli esausti. Per quelli di origine industriale, è consigliato l’uso di contenitori a camera doppia, che garantiscono una maggiore sicurezza: al loro interno, infatti, è presente un secondo rivestimento in acciaio.

Se la conservazione avviene all’esterno del sito industriale, i contenitori devono essere riposti su un pavimento impermeabilizzato, dotato di una vasca di contenimento liquidi. Quest’ultima deve avere una capacità pari all’intero volume del contenitore o, se sono presenti più raccoglitori, pari ad un terzo del volume complessivo degli stessi ma almeno pari al volume del contenitore più grande stoccato.

Per quanto riguarda, invece, lo smaltimento, il d.lgs. n. 95/92, all’art. 3, stabilisce che gli oli usati, opportunamente raccolti, devono essere eliminati:

  • in via prioritaria tramite rigenerazione mirata alla produzione di basi lubrificanti;
  • nel caso in cui la rigenerazione non risulti possibile a causa di vincoli di natura tecnica, economica e organizzativa, tramite combustione;
  • qualora le operazioni di rigenerazione o combustione non siano praticabili a causa delle caratteristiche specifiche degli oli esausti raccolti, tramite distruzione innocua, immagazzinamento o deposito permanente.

All’interno del decreto sono contenute anche alcune linee guida che chiariscono come smaltire l’olio industriale esausto, con riferimento al ciclo di gestione e ai soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo.

La prima fase è il prelievo presso le imprese che producono o detengono oli esausti, eseguito da imprese private autorizzate che garantiscono elevati standard qualitativi e di sicurezza e che si occupano di stoccare i rifiuti nei propri depositi.

Successivamente, in base alle caratteristiche qualitative che possiedono, gli oli usati possono essere sottoposti a rigenerazione, combustione o termodistruzione. Si parla di rigenerazione quando vengono trasformati in basi lubrificanti con caratteristiche simili a quelle delle basi ricavate dalla raffinazione del petrolio; di combustione quando vengono utilizzati per la produzione di cemento o come fonte energetica; di termodistruzione quando vengono eliminati in via definitiva.

Divieti

La normativa sullo smaltimento dell’olio esausto identifica anche una serie di divieti a cui sono sottoposti i detentori di questa particolare categoria di rifiuti per evitare danni all’ambiente e alla salute.

Il d.lgs. n. 95/92, all’art. 3, comma 2, vieta:

  • lo scarico di oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;
  • il deposito e/o lo scarico di oli usati o residui risultanti dal loro trattamento nel suolo;
  • qualsiasi tipo di trattamento di oli esausti che provochi un inquinamento dell’aria superiore al livello fissato dalle normative vigenti.

Alle sanzioni previste per chiunque non osservi tali divieti è dedicato il Titolo VI del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che ha abrogato alcuni articoli del d.lgs. n. 95/92, incluso l’art. 14 relativo alle sanzioni.

Noi di Selin siamo regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali e siamo autorizzati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, inclusi gli oli esausti. Operiamo su tutto il territorio nazionale, fornendo supporto ad aziende pubbliche e private che cercano un servizio di ritiro, raccolta, gestione e smaltimento sicuro, puntuale, trasparente e rispettoso dell’ambiente.

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